Il contribuente che abbia acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa”, rivendendolo prima del decorso del termine di 5 anni e decidendo nel contempo di non riacquistarne un anno entro un anno, può richiedere, prima della scadenza di tale ultimo termine, la riliquidazione dell’imposta tramite apposita istanza da presentare all’Ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile per il quale si sia beneficiato delle agevolazioni in questione.
In tale istanza, in particolare, il contribuente dovrà manifestare espressamente la propria intenzione di non voler procedere all’acquisto di un nuovo immobile entro i 12 mesi, richiedendo appunto la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.
In questo caso, dovrà versare in particolare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta e il relativi interessi, dopo che l’Ufficio avrà riliquidato l’atto di compravendita e avrà notificato appunto l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi calcolati a decorrere dalla stipula dell’atto di compravendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione.
Non sarà, tuttavia, dovuta la sanzione del 30% delle imposte di registro e ipocatastali di cui alla Nota II-bis), art. 1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986, n. 131, proprio perché la dichiarazione del contribuente è stata presentata prima del decorso del termine di 12 mesi.
Nel caso in cui, invece, la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” abbia luogo a causa dell’alienazione dell’immobile prima dei 5 anni senza riacquisto di un nuovo immobile entro 12 mesi e tale ultimo termine sia scaduto senza che il contribuente abbia presentato l’istanza di cui sopra, egli potrà comunque avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 con le modalità indicate dalla R.M. 31.10.2011, n. 105/E, ossia presentando apposita istanza all’Ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile, con la quale dichiara l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiede la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
(Risoluzione Agenzia Entrate 27.12.2012, n. 112)